Statuto Corazzieri
PS: lo Statuto è scritto con la grammatica dei tempi
Art. 1
E' istituita in Niardo la Compagnia denominata = GUARDIE D'ONORE di Sant'Obizio
Art. 2
Scopo generale della Compagnia è di contribuire all'incremento del culto esterno del Santo concittadino;
scopo particolare è di adoperarsi perchè l'annuale festività del Santo sia sempre celebrata con il maggior pompa possibile.
Art. 3
La Compagnia provvede allo scopo generale contribuendo moralmente, materialmente, finanziariamente, nel limite del possibile,
in tutti i casi riguardanti appunto il culto di Sant'Obizio; e provvede a quello particolare specialmente col montare la guardia
d'onore, nella divisa militare della Compagnia durante le funzioni religiose solenni della festività del Santo.
Art. 4
La Compagnia non è carattere strettamente religioso e chiunque può iscriversi purchè sia immune da qualifiche contrastanti
col servizio religioso della medesima, con la pubblica estimazione, e ottemperi alle prescrizioni contenute in apposito
regolamento.
Art. 5
La Compagnia à un Direttore che provvede all'andamento morale e materiale della Compagnia stessa; e un Comandante e
Vice Comandante che provvedono all'istruzione militare, al servizio che concerne i militi come tali.
Art. 6
Spetta al Direttore o chi per esso, convocare e presiedere le adunanze, di cui si dovrà tenere regolare verbale.
Art. 7
Le deliberazioni delle adunanze hanno valore quando sono approvate dalla maggioranza dei soci.
Art. 8
Il Comandante La Compagnia deve provvedere a controllare e a far osservare le deliberazioni medesime già approvate.
Art. 9
Il Direttore convoca le adunanze ogni qualvolta lo ritiene opportuno, o dietro domanda motivata di almeno tre soci.
Art. 10
L'accettazione di nuovi soci avviene per deliberazione della maggioranza a votazione segreta.
Art. 11
Chi intende farsi socio deve presentare domanda scritta al Direttore o al Comandante della Compagnia; accettarne lo Statuto
e il Regolamento; e pagare la quota d'entrata e quella annuale prescritte dal Regolamento.
Art. 12
I soci a maggioranza di voti possono deliberare l'espulsione dalla Compagnia di quei militi che dimostrassero di non
sentire lo spirito dello Statuto, o si rendessero sistematicamente colpevoli di punizioni, di mancanze o di azioni
contrastanti con la serietà della Compagnia.
Art. 13
La Compagnia per il servizio che deve prestare nelle festività del Santo Patrono e di qualunque altra eventuale circostanza
deve sempre essere in perfetto accordo col Rev. Parroco.
Art. 14
Tutti hanno l'obbligo di versare entro l'anno la quota sociale e quegli altri contributi che venissero deliberati dai soci
a maggioranza di voti.
|